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Modello 730

Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti che risultano essere, nell’anno in corso o alla data di presentazione del modello - 4, lavoratori dipendenti, pensionati, o collaboratori.

Questi ultimi otterranno il rimborso spettante dall’elaborazione del modello direttamente in busta paga o rata di pensione o, se dovranno versare le imposte, gli importi verranno trattenuti in busta paga/pensione.

Chi può presentare il Modello 730

I contribuenti che abbiano percepito nell’anno precedente:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad es. contratti di lavoro a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
  • redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni)
  • i contribuenti che abbiano percepito redditi nell’anno precedente, ma che non dispongono di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio per la dichiarazione.

Il CAF effettua il controllo della documentazione, ai fini dell’apposizione del visto di conformità, e successivamente invia la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

Rettifica del Modello 730

Modello 730 rettificativo

Si tratta del modello che consente all’operatore fiscale la correzione del 730 ordinario, qualora il contribuente riscontri errori da parte di quest’ultimo e glielo comunichi tempestivamente.

Modello 730 integrativo

Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un maggior credito o un minor debito, può presentare un Modello 730 integrativo o un Modello Unico Persone Fisiche osservando le seguenti scadenze:

  • entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio ad un Caf/professionista.
  • presentare entro il 30 novembre (correttiva nei termini) un modello REDDITI Persone fisiche, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa) oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa– art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.